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FNAARC Bologna  
 
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Associazione Agenti Rappresentanti di commercio Bologna
FNAARC Bologna  


PRINCIPI STATUTARI DELL’ASSOCIAZIONE

FNAARC-Bologna si propone di studiare i problemi professionali degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, formulando e proponendo risoluzioni a tali problematiche, dandone anche il proprio parere. FNAARC-Bologna presta direttamente o indirettamente agli Associati i servizi di assistenza nei campi legale, tributario, sindacale, contabile, amministrativo, finanziario.
Possono far parte dell’Associazione tutti gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, che esercitino l’attività sia in forma individuale che in forma societaria.


Denominazione (art. 1)
  E' costituita in Bologna una libera Associazione fra gli Agenti e Rappresentanti di Commercio denominata: "Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio di Bologna". Essa può aderire alla Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAARC) ed alle Associazioni territoriali della Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo (CONFCOMMERCIO)
Degli associati - Tipologia associati (art. 3)
  Possono far parte dell'Associazione tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, che esercitino l'attività si in forma individuale che in forma societaria.
Gli associati assumono le seguenti qualifiche:
a) "Associati ordinari"
sono coloro che esercitano l'attività di agente o rappresentante di commercio e sono iscritti alla CCIAA (...) o come ditta individuale o come società.
b) "Associati onorari"
sono tali coloro che, su decisione del Consiglio Direttivo, abbiano dato lustro alla categoria, anche se non agenti di commercio o ex agenti.
c) "Associati benemeriti"
sono tali gli agenti di commercio già associati che abbiano onorevolmente cessato ufficialmente l'attività.
Gli Associati onorari, benemeriti e aspiranti godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente Statuto, salvo l'elettorato attivo e passivo ed il diritto di partecipazione a votazioni assembleari. (...)
Doveri dell'associato (art. 5)
  L'ammissione all'Associazione impegna l'associato almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui sia pervenua domanda di ammissione. Le quote sociali dovranno essere versate entro il 31 gennaio dell'anno in corso. (...)
L'associato è inoltre tenuto al versamento degli altri contributi stabiliti dalle Associazioni Sindacali cui direttamente o indirettamente aderisce l'Associazione. (...)
L'Associato ammesso è tenuto a conoscere ed osservare lo Statuto, i regolamenti e tutte le deliberazioni formalmente prese in legale adunanza.
Rinnovo (art. 8)
  L'iscrizione ad associato ordinario si intende rinnovata di biennio in biennio, semprechè lo stesso non notifichi le sue dimissioni con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima del termine biennale del suo vincolo contrattuale verso l'Associazione, oppure comprovi la cessazione dell'attività di agente o rappresentante di commercio.